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detrazione spesa rsa
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Detrazione della spesa RSA? Una piccola guida per vederci chiaro.

13 Marzo 2020 Blog, Servizi in Rsa
detrazione spesa rsa

Le strutture per anziani sono un servizio pensato per la cittadinanza, che provvede alle cure dei senior e delle categorie fragili, sia autosufficienti che interessati da patologie o malattie croniche. Ma, a volte, i costi possono essere un ostacolo.

Sapevi, però, che è possibile portare in detrazione le spese RSA? Ecco la nostra breve guida per vederci più chiaro!

Scaricare la retta Rsa? Lo dice la legge

Innanzitutto, c’è una legge che garantisce la detrazione della retta RSA: è l’Art. 10, comma 1, lett. b, del Dpr 917/1986, secondo il quale le persone con disabilità, o con invalidità, possono scaricare integralmente i costi sanitari sostenuti presentando il modello 730, da accompagnare a una certificazione che indichi l’importo da detrarre consegnata direttamente dalla struttura per anziani.

Tutti possono occuparsi della detrazione delle spese RSA?

A questo argomento vale la pena dedicare il prossimo blog post. Tuttavia, possiamo anticipare tra coloro che possono beneficiare della detrazione della spesa in Rsa rientrano le persone non invalide, ma comunque non autosufficienti «nel compimento degli atti della vita quotidiana» – quindi chi chi non può lavarsi, alimentarsi, fare la spesa, camminare e vestirsi senza un’assistenza quotidiana – possono beneficiare della detrazione delle spese per le RSA fino al 19% del totale delle spese sanitarie.

Retta RSA: ma quanto costa?

Ogni ospite può entrare in RSA come privato, inizialmente, e poi richiedere il passaggio al regime convenzionato, poiché il SSN riconosce, spesso e volentieri – ma ovviamente questo varia da struttura a struttura e da territorio a territorio –  la compartecipazione alla spesa della retta RSA, nota anche come quota sanitaria.

E come viene suddiviso il costo dell’assistenza in RSA? Cerchiamo di capirlo insieme:

  • La tariffa giornaliera di ogni struttura viene suddivisa tra “quota sanitaria” – a copertura dei servizi di assistenza socio-sanitaria – e “quota alberghiera” – a copertura dei costi di servizio alberghiero come vitto, alloggio etc-;
  • l’ospite che entra in regime privato paga sia la quota alberghiera che la quota sanitaria, mentre l’ospite che entra in regime convenzionato paga soltanto la quota alberghiera, poiché la quota sanitaria è saldata direttamente dal SSN, la cui compartecipazione varia, però, da regione a regione.
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